Con l’accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state emanate le Linee guida in materia di tirocini le cui prescrizioni sono state recepite dalle Regioni e Province autonome con i provvedimenti di propria competenza.
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini:
- Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresÌ attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
- Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo l, comma l, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida:
- i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
- i tirocini estivi.
La durata massima prevista per le diverse tipologie, comprensiva delle eventuali proroghe, è la seguente:
- Tirocini formativi e di orientamento, non può essere superiore a 6 mesi;
- Tirocini di inserimento e reinserimento, non può essere superiore a 12 mesi;
- Tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a 12 mesi;
- Tirocini per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.
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